CASS. CIV. - sez. un. - 4 maggio 2017, n. 10790 - La Sezioni Unite, dirimendo il relativo contrasto, hanno affermato che prova nuova indispensabile di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.
Note
Arbitrato e processo civile 23.05.2017
Ammissione di nuove prove in appello, se necessarie per eliminare qualsiasi incertezza sulla ricostruzione del fatto
di Tania Hmeljak