Ai fini della determinazione del petitum mediato, la domanda di deindicizzazione esige la precisa individuazione dei risultati della ricerca che l'attore intende rimuovere, e quindi, normalmente, l'indicazione degli indirizzi telematici, o URL, dei contenuti rilevanti a tal fine, anche se non è escluso che una puntuale rappresentazione delle singole informazioni che sono associate alle parole chiave possa rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 27.09.2021
Deindicizzazione e diritto all'oblio al vaglio della Suprema Corte
di Rosy Settimio