Corte giust. UE - 9 marzo 2017 - C-398/15 - La Corte di Giustizia ha stabilito che non esiste un diritto all'oblio assoluto per i dati personali contenuti nel registro delle imprese; tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi a tali dati venga limitato. Tale soluzione protegge l'interesse fondamentale del sistema alla certezza del diritto nelle relazioni tra le società di capitali e terzi e tutela, in particolare, gli interessi dei terzi nei confronti delle società che offrono una garanzia limitata al patrimonio sociale. Allo stesso tempo, la Corte non esclude che, in situazioni particolari, e decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo le vicende estintive di una società iscritta nel registro delle imprese, la persona interessata dal trattamento dati personali possa chiedere, in via eccezionale, che l'accesso a detti dati venga limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. La possibilità di adottare una tale soluzione pratica, che può solo essere frutto di una valutazione da compiersi caso per caso, spetta eventualmente al singolo Stato membro in coerenza con le normative specifiche del proprio ordinamento giuridico.
Note
Unione europea e diritti umani 17.05.2017
Diritto individuale all'oblio e diritto generale alla certezza dei rapporti commerciali: il pragmatico bilanciamento operato dalla Corte di Giustizia
di Tommaso Scannicchio