CORTE EDU - sez. V - 18 settembre 2014, n. 21010-10 (sent.) - La Corte ritiene che lo Stato convenuto abbia oltrepassato il proprio margine di apprezzamento della materia, in quanto, il regime di conservazione dei dati nell'archivio STIC, secondo le modalità applicate al ricorrente, non si è tradotto in un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi pubblici e privati. Di conseguenza, detta conservazione costituisce un'interferenza sproporzionata con il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e non può essere considerata necessaria in una società democratica.
Note
Soggetti e nuove tecnologie 05.03.2015
Il diritto all'oblio approda alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: ma non viene menzionato
di Anna Rita Popoli