CASS. CIV. - sez. I -24 giugno 2016, n. 13161 - La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale “on line”, di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione “on line” di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa (Rigetta, Trib. Chieti, 16 gennaio 2013).
Note
Danno e responsabilità 09.12.2016
Diritto all'oblio e decorso del tempo come fattore per misurare l'attualità della notizia
di Francesca Degl'Innocenti