La decisione degli amministratori di addivenire ad una scissione parziale dell'originaria società non è di per sé atto che viola il dovere di compiere atti conservativi del patrimonio sociale, atteso che i creditori sociali sono tutelati dalla previsione di una responsabilità solidale della scissa ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli amministratori accompagnano alla scissione della società operazioni che comportano un ingiustificato aumento dell'esposizione debitoria, tali operazioni si considerano in violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e del dovere di astensione in caso di conflitto di interessi.
Note
Società e concorrenza 12.02.2021
Scissione societaria: il conflitto d'interessi degli amministratori e le fideiussioni a garanzia della beneficiaria
di Antonio Picchione