CASS. CIV. - sez. un. - 22 settembre 2016, n. 18569 - Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza: da tale momento la sentenza “esiste” a tutti gli effetti e comincia a decorrere il cosiddetto termine lungo per la sua impugnazione.
Nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice chiamato a verificare la tempestività dell'impugnazione proposta deve accertare – attraverso un'istruttoria documentale o tramite presunzioni semplici ovvero, in ultima analisi, con il ricorso alla regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del relativo numero identificativo.