CORTE COST. 22 gennaio 2015, n. 3 - Per costituire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima: pertanto, in caso di ritardato adempimento delle operazioni previste dall'art. 133 c.p.c., attestato dalla diversa data di pubblicazione, il ricorso all'istituto della rimessione in termini per causa non imputabile va inteso come doveroso riconoscimento d'ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all'impugnazione, riducendone i relativi termini.
Note
Arbitrato e processo civile 25.06.2015
“Patologia procedimentale grave” dell’attività di pubblicazione della sentenza e sue ricadute sulla decorrenza del termine c.d. lungo per l’impugnazione
di Vincenza Di Cristofano