In materia di fallimento, l'azione revocatoria esperita dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza, previsto dal comma 1 dell'art. 69-bis l.fall., poiché è un'azione revocatoria ordinaria governata dalle norme del codice civile.
In tema di scissione societaria, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è esperibile, in quanto incompatibile con il regime di irretrattabilità degli effetti, come desumibile dall'art. 116, comma 3, del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).