Nella s.r.l. con durata limitata nel tempo, al recesso del socio esercitato dopo la trasformazione della società in s.p.a., non può applicarsi in via analogica la disciplina di cui all'art 2437-bis c.c. dettata per la sp.a., stante la diversità dei due schemi societari e la prevalenza del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza rispetto alla esigenza della stabilità del vincolo associativo, alla cui tutela mira il recesso nella srl. .
In detta ipotesi, il diritto di recesso del socio, stante il disposto di cui all'art. 2473 c.c, va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso dei soci della s.r.l. trasformata in s.p.a., il cui statuto sociale era stato approvato nel 1987 senza previsione delle modalità di recesso, comunicato, in concreto non entro il termine di 15 giorni previsto per le s.p.a. dall'art. 2437-bis c.c. ma poco oltre i 60 giorni).