Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione), 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15 – Francisco Gutiérrez Naranjo c. Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana Maria Palacios Martínez c. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-307/15), Banco Popular Español SA c. Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15).
L’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale di nullità di una clausola abusiva alle sole somme indebitamente versate successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente il carattere abusivo della clausola.
In senso conforme
Corte giust., 30 aprile 2014, Kasler e Kaslerne Rabai, in causa C-26/13
Corte giust., 21 marzo 2013, RWE Vertrieb, in causa C-92/11
Corte giust., 14 marzo 2013, Aziz, in causa C-415/11
IL CASO - I giudici spagnoli hanno offerto un significativo apporto all'elaborazione giurisprudenziale relativa alla direttiva 93/13/CEE riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, investendo più volte la Corte di giustizia di questioni interpretative che hanno consentito ai giudici di Lussemburgo di precisare portata ed effetti della direttiva comunitaria.
Nel caso di specie è il contenzioso relativo alle clausole di tasso minimo inserite nei contratti di mutuo ipotecario conclusi con i consumatori a sollecitare l'intervento della corte europea ex art. 267 TFUE.
Le clausole floor consentono all'istituto di credito che concede un finanziamento a tasso variabile di prevedere un limite percentuale al di sotto del quale non possa scendere il tasso dovuto dal cliente nel corso del piano di ammortamento pluriennale, nonostante l'eventuale decremento dell'indice di riferimento (per es. tasso Euribor).
Le vicende processuali nazionali che hanno originato le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano, in particolare, gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo delle clausole di tasso minimo. Il contesto in cui si colloca la questione è particolare perché interessa una serie di sentenze pronunciate dalla Corte suprema spagnola che hanno riconosciuto il diritto dei consumatori ad ottenere il rimborso delle somme versate agli istituti finanziari sulla base delle clausole suelo solo a partire dalla data della prima sentenza dei giudici di legittimità che aveva dichiarato l'abusività delle clausole in questione (sent. Tribunal Supremo, 9 maggio 2013).
I giudici della Corte suprema spagnola, in un'articolata e complessa decisione resa nell'ambito di un giudizio inibitorio collettivo promosso da un'associazione dei consumatori nei confronti di diversi istituti di credito, all'esito di un dibattito che vedeva le corti di merito sostanzialmente divise sulla questione, hanno infatti dichiarato la nullità delle clausole di tasso minimo, temperando però l'impatto della decisione, con la limitazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità della clausola abusiva.
Peraltro la soluzione proposta nella sentenza del 9 maggio 2013 nell'ambito di un'azione collettiva inibitoria promossa nei confronti di determinati istituti finanziari è stata successivamente estesa alle azioni individuali promosse da clienti consumatori nei confronti di istituti di credito diversi (Tribunal Supremo, 25 marzo 2015).
LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE
a) Sul livello di protezione offerto ai consumatori dalla giurisprudenza spagnola (sentenza del Tribunal Supremo, 9 maggio 2013, n. 241).
La soluzione della questione di principio rimessa all'apprezzamento della Corte di giustizia, la quale verte, in sostanza, su cosa debba o possa fare il giudice in presenza di clausole abusive nei contratti con i consumatori, impone la considerazione preliminare di questioni di natura sostanziale relative all'operazione di qualificazione in termini di abusività delle clausole di tasso minimo (v. conclusioni avvocato generale, punto 42). L'iter motivazionale della sentenza della corte suprema spagnola del 9 maggio 2013 è segnato da un controllo di trasparenza inteso in maniera estensiva. Premesso che la valutazione di abusività è, in linea di principio, esclusa per le clausole relative all'oggetto principale del contratto, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile (art. 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE), i giudici ritengono che gli istituti di credito che avevano inserito le clausole di tasso minimo nei contratti di mutuo, non avessero fornito ai clienti informazioni sufficienti ad apprezzare la reale dimensione della prestazione alla quale sono obbligati e quindi l'effettivo onere che la stipula del contratto comporta.
La chiarezza e intellegibilità di un testo contrattuale, espressione di un criterio di pura trasparenza formale, è precondizione della negoziazione: la complessità dell'operazione economica impone un requisito di trasparenza sostanziale che si traduca nella «[…] possibilità effettiva di valutare le conseguenze economiche dell'applicazione della clausola controversa» (Corte giust., 30 aprile 2014, Kásler Árpád).
L'approccio della giurisprudenza spagnola, che pure si autoproclama innovativo, in vero si allinea ad una copiosa e consolidata giurisprudenza comunitaria che assegna importanza fondamentale alle informazioni rese al “consumatore finanziario” prima della conclusione del contratto. Nel caso RWE Vertrieb (sentenza corte giust. 21 marzo 2013), pure diffusamente richiamato dalla sentenza spagnola del 9 maggio 2013, la Corte europea ha statuito che l'art. 4, par. 2 della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che «[…] è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo […] di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche che ne derivano».
La sentenza coglie il rapporto tra il requisito generale di trasparenza delle clausole proposte al consumatore per iscritto di cui all'art. 5 Direttiva 93/13/CEE e l'importanza fondamentale delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto per assicurare il “consenso informato” del cliente, rapporto poi richiamato nella giurisprudenza comunitaria successiva (sentt. 30 aprile 2014, Kasler e Káslerné Rábai; 9 luglio 2015, Bucura). L'elaborazione giurisprudenziale della materia assegna allora all'informazione precontrattuale nei contratti di credito ai consumatori una inedita e più incisiva funzione, nella misura in cui non si esaurisce nella comunicazione delle condizioni e dei termini del contratto ma necessariamente contiene elementi valutativi sulla sostenibilità o convenienza dell'operazione economica (attività di consulenza qualificata).
È la prospettiva disciplinare assunta anche dalla recente Direttiva 2014/17/UE proprio in materia di mutui ipotecari, «normativa di regolamentazione del mercato creditizio e nel contempo disciplina di protezione dei consumatori dal sovraindebitamento». Il legislatore comunitario, da un lato, prescrive alla banca la valutazione del merito creditizio del consumatore (art. 1), dall'altro, sollecita gli Stati membri a promuovere iniziative a sostegno dell'educazione dei consumatori relativamente all'accensione responsabile di prestiti e alla gestione del debito, necessità particolarmente avvertita per i contratti di credito ipotecario (ventinovesimo considerando). La valutazione del merito creditizio, espressamente prescritta dall'art. 1 dir., deve essere considerata anche in relazione all'obbligo delle banche di “mettere in guardia” il cliente che abbia richiesto un finanziamento fornendo «chiarimenti adeguati in modo che […] possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria» (ventisettesimo considerando della Direttiva 2008/48/CE).
Il delineato contesto legale e operativo in cui si inserisce la decisione della giurisprudenza spagnola consente allora di affermare che il giudizio di abusività delle clausole suelo che origina, segnatamente, dall'assenza di informazioni preliminari sufficienti, non si traduce nella garanzia di un livello di protezione più elevato al consumatore rispetto a quello offerto dalla Direttiva 93/13/CEE. I giudici del Tribunal Supremo hanno correttamente applicato prescrizioni contenute in quest'ultima.
b) Sulla portata dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE.
Sulla base di queste premesse, è possibile approcciarsi all'analisi dell'art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE ed in particolare alla questione della portata della disposizione che impone agli Stati membri di prevedere che le clausole abusive «non vincol[i]no il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali», snodo problematico della decisione in commento.
L'avvocato generale Mengozzi segnala la formulazione del tutto neutra della norma che “nulla fa trasparire quanto all'eventuale intenzione di detto legislatore di munire la non vincolatività di una dimensione retroattiva” e quindi l'apporto “poco illuminante” dell'interpretazione letterale.
Il riesame della giurisprudenza europea relativa alla Direttiva 93/13/CEE in generale e all'art. 6, par. 1, di tale direttiva, in particolare, consente all'avvocato generale, da un lato, di affermare che la nullità non sembra rappresentare l'unica risposta giuridica al requisito della non vincolatività delle clausole abusive, dall'altro, di considerare che l'area delle sanzioni applicabili e soprattutto le condizioni in cui un giudice supremo decide di limitare gli effetti delle proprie sentenze, ricade nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio dell'autonomia procedurale. Come è noto, le modalità in cui si realizza in concreto il principio dell'autonomia non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività).
Ed è proprio su questo profilo che si registra una sensibile divergenza tra l'opinione dell'avvocato generale e la decisione della Corte di giustizia. A giudizio dell'avvocato Mengozzi, né l'effettività dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 93/13/CEE, né gli obiettivi perseguiti da quest'ultima, risultano compromessi dalla decisione del giudice supremo spagnolo di limitare nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità delle clausole abusive («la certezza del diritto invocata da quest'ultimo – non tanto a causa del carattere innovativo della decisione […] quanto a causa del numero elevato di situazioni giuridiche potenzialmente interessate idonee a rimettere in discussione la stabilità di un settore economico – è una preoccupazione condivisa dall'ordinamento giuridico dell'Unione»).
Di diverso avviso i giudici di Lussemburgo secondo i quali «[…] per quanto spetti agli Stati membri, mediante le loro legislazioni nazionali, definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, quest'ultima deve tuttavia consentire di ripristinare, per il consumatore, la situazione di fatto e di diritto in cui si sarebbe trovato se tale clausola abusiva non fosse esistita, fondando, in particolare, un diritto alla restituzione dei benefici che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore avvalendosi di tale clausola abusiva». La Corte di giustizia precisa che il giudice spagnolo poteva legittimamente statuire che la propria decisione del 2013 non fosse idonea ad incidere sulle situazioni risolte in via definitiva mediante decisioni giurisdizionali anteriori aventi forza di giudicato (sent. Corte giust., 6 ottobre 2009, Asturcom telecomunicaciones) ma non escludere tout court la tutela ai consumatori che avessero sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile contenente una clausola suelo prima della data della pronuncia della decisione che ha accertato il carattere abusivo della clausola.
La soluzione prospettata dalla giurisprudenza spagnola non costituirebbe, peraltro, un mezzo adeguato e sufficiente per far cessare l'inserzione di questo genere di clausole nei contratti ai consumatori, in contrasto con la disposizione dell'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE.
Con una decisione che certamente avrà un significativo impatto giuridico ed economico, la Corte di giustizia prescrive dunque ai giudici del rinvio di «[…] lasciare inapplicata, di propria iniziativa, la limitazione degli effetti nel tempo cui il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha proceduto nella sua sentenza del 9 maggio 2013».
OSSERVAZIONI - La giurisprudenza spagnola che ha originato la decisione della Corte di giustizia europea in commento offre all'interprete significativi spunti di riflessione sul controllo di trasparenza delle clausole dei contratti di finanziamento. Sul tema della clausola floor nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile non si registrano, peraltro, apporti significativi della giurisprudenza nazionale, ma soltanto alcune decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario che non hanno ritenuto di accogliere le istanze dei clienti sottoscrittori di mutui con clausole di tasso minimo (tra le altre cfr. decisioni ABF Collegio di Milano, n. 688/2011; Collegio di Roma, n. 2688/2011; Collegio di Napoli, n. 305/2012; n. 2735/2014; n. 7355/2015).
In particolare la decisione del collegio di Napoli del 5 maggio 2014 individua puntualmente gli indici normativi (art. 33, commi 5 e 6, cod. cons.; art. 34, comma 2, cod. cons.) che rivelerebbero la volontà legislativa di escludere la valutazione di vessatorietà per le clausole destinate a remunerare il servizio di finanziamento erogato dall'istituto mutuante, ma tralascia di considerare che il requisito della chiarezza e della comprensibilità delle clausole in questione deve necessariamente essere rapportato alla specificità del segmento di mercato in cui la trasparenza è richiamata.
In questo senso il pregio della sentenza della corte suprema spagnola è la prescrizione di un “doble filtro” di trasparenza in cui il controllo formale sulla chiarezza e comprensibilità della clausola in sé considerata è preliminare ad un più incisivo e penetrante controllo sulla trasparenza sostanziale dell'operazione economica prospettata al cliente («[…] se debe aportar al consumidor una información respecto de estas cláusulas que le permiten tener un conocimiento real y razonablemente completo de como juega o puede jugar la cláusula en la economia del contrato»).
In questo senso un segnale importante giunge da un recentissimo provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (7 febbraio 2017) che ha deliberato di accettare gli impegni proposti da una impresa bancaria al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati ed aventi ad oggetto condotte commerciali «in materia di mancata ovvero ambigua prospettazione delle soglie minime del tasso di interesse nominale annuo nella modulistica precontrattuale e contrattuale dei prodotti di mutuo a tasso variabile». L'impegno, riguarda, in particolare, la revisione del testo della clausola di tasso minimo «al fine di renderne ancora più chiare le conseguenze»; l'invio di una specifica comunicazione illustrativa del funzionamento e degli effetti della clausola floor.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI – F.PERTIÑEZ VILCHEZ, La nulidad de las cláusulas suelo en prestamos hipotecarios, Ed. Tirant Lo Blanch, 2017; P. SIRENA (a cura di), I mutui ipotecari nel diritto comparato ed europeo, Milano, 2016; F. GRECO, La violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso floor ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito, in Resp. civ. prev., 2015, 258; L. FÉRIEL, L'evolution europeenne du devoir de mise en garde du banquier, in Dalloz, 2014, 878 ss.; A.A. DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013; R. ALESSI, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, in Europa dir. privato, 2013; S. PAGLIANTINI, Trasparenza contrattuale, in Enc. Dir., Annali, V, Milano, 2012, 1280 ss.; V. RIZZO, Trasparenza e «contratti del consumatore», Napoli, 1997; F. DI GIOVANNI, La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori, Torino, 1998; E. MINERVINI, La trasparenza delle condizioni contrattuali (contratti bancari e contratti con i consumatori), in Banca, borsa, tit. credito, 1997, I, 97 ss.; A. DALMARTELLO, Note sulla "clausula suelo" (clausola floor) nel mutuo bancario di diritto spagnolo: trasparenza delle clausole abusive e (ir)retroattività della nullità di protezione, in Banca borsa tit. credito, 2016, I, 756 ss.