Sommario:
- 1. La vicenda oggetto di causa.
- 2. L'evoluzione del diritto di recesso nelle società di capitali.
- 3. Il termine di recesso da s.r.l. e l'opinione prevalente in dottrina.
- 4. La statuizione della Corte.
- 5. Alcune valutazioni conclusive.
A seguito di trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni, la disciplina applicabile è quella prevista per le s.r.l. dall'art. 2473 c.c., dove non è contemplato un termine di decadenza entro cui il socio possa esercitare il diritto di recesso. Pertanto, laddove nulla sia previsto neppure nell'atto costitutivo o nelle disposizioni statutarie, il giudice di merito sarà chiamato, di volta in volta, a valutare se il termine, entro cui le parti si sono avvalse della facoltà di exit, è conforme ai principi di buona fede e correttezza.