CASS. CIV. - sez. I - 7 marzo 2014, n. 5407 - Il trasferimento della quota della società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel registro delle imprese, a seguito dell’abolizione del libro dei soci disposta dal d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in legge n. 2 del 2009), la quale è invece necessaria unicamente affinché il trasferimento sia efficace anche nei confronti della società e dei terzi. In tema di cessione di quote di s.r.l. non iscritta nel registro delle imprese, l’erede del de cuius cedente non può contestare l’opponibilità della cessione nei suoi confronti, in quanto non iscritta nel registro delle imprese e priva di data certa anteriore all’apertura della successione, poiché egli, agendo per lo scioglimento della comunione ereditaria, subentra nella medesima posizione del de cuius, mentre assume la qualità di terzo se propone azione di riduzione a tutela della intangibilità della quota di legittima (massima non ufficiale).