TRIBUNALE DI BOLOGNA - L'art. 2473-bis c.c. appare coerente con la ratio della riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 che, sotto il profilo dei rapporti interni, avvicina la società a responsabilità limitata alle società di persone; a differenza di quanto avviene nelle società personali, tuttavia, l'esclusione non costituisce un elemento naturale del rapporto sociale, poiché è necessaria un'apposita previsione nell'atto costitutivo che non può limitarsi ad autorizzare genericamente l'esclusione per giusta causa, rimettendo la decisione alla discrezionalità della maggioranza dei soci, ma deve espressamente contemplarne i motivi.