Con la riforma operata dal d.lgs.17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal primo gennaio 2004 (c.d. Riforma Vietti) il legislatore era intervenuto per introdurre una normativa delle nuove s.r.l. caratterizzata del massimo della flessibilità e dal minimo della imperatività, ormai confinata a presidio di interessi esterni incontrovertibili e socialmente condivisi.
Con il dichiarato obbiettivo di consentire la trasmigrazione di numerose s.r.l. verso i tipi azionari e di numerose società di persone verso il tipo s.r.l., si era quindi proceduto ad una riforma in profondità della disciplina delle s.r.l. dettata dal codice del 1942 e poi modificato dal d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88 (s.r.l. unipersonale) e l. 12 agosto 1993, n. 310 (c.d. Legge Mancino, in tema di forma e pubblicità delle vicende di circolazione delle quote di s.r.l.).
A distanza di meno di dieci anni, Governo e Parlamento sono ancora intervenuti per ben sei volte, in un arco temporale ristretto, per introdurre nell’ordinamenti italiano modelli di società, le nuovissime s.r.l., il cui capitale potesse essere inferiore al minimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro stabilito dall’art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.