Note

Danno e responsabilità 12.05.2026

La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. Tra rischio da custodia e autoresponsabilità del danneggiato

Visualizzazione ZEN

Cass., sez. III, ord.

 

Nella pronuncia in commento la Corte ribadisce il perimetro dell'art. 2051 c.c., ove la responsabilità oggettiva del custode recede dinanzi al caso fortuito costituito dalla condotta del danneggiato. Ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., l'imprudenza della vittima assume efficienza causale esclusiva qualora il rischio sia prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, la staticità e la visibilità della scalinata monumentale escludono l'intrinseca pericolosità della res, riconducendo il sinistro alla sola disattenzione del leso. L'inammissibilità del ricorso conferma l'insindacabilità dell'accertamento di merito circa l'assenza del nesso eziologico tra cosa e danno.