La responsabilità per danni da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui è onere della parte danneggiata provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, mentre spetta al custode, se vuole andare esente da responsabilità, dimostrare la sussistenza del caso fortuito.
Note
Danno e responsabilità 21.08.2020
Riflessioni in tema di responsabilità per danni da cosa in custodia e caso fortuito
di Federica Pes