Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge “ nei quali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede ed alla valutazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti.
Note
Danno e responsabilità 26.09.2018
Danno da vacanza rovinata risarcibile solo se si supera la soglia della tolleranza
di Francesco Agnino