Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da illecito aquiliano, il giudice del merito non deve tenere conto della realtà socio-economica nella quale la somma da liquidare è presumibilmente destinata a essere spesa, poiché tale elemento è estraneo al contenuto dell’illecito e, ove considerato, determinerebbe una irragionevole lesione del valore della persona umana.
Note
Danno e responsabilità 04.01.2019
Il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti nei paesi di origine: il senso imperfetto della cassazione per il denaro
di Franco Petrolati