CASS. CIV. – sez. III – 22 giugno 2016, n. 12877 - Le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato finalizzate al mantenimento dell’esistenza fisica e giuridica di quest’ultimo vanno poste dal giudice in via di anticipazione a carico del creditore procedente.
Tali spese devono essere rimborsate come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione su disposizione del G.E. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.