L’art. 4, comma 1, lett. l), del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, approvato il 29 giugno scorso dalla Camera dei Deputati, introduce un nuovo periodo nel comma 2 dell’art. 615 c.p.c., prevedendo che nell’espropriazione forzata l’opposizione all’esecuzione possa essere esperita, a pena di inammissibilità, soltanto prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Editoriali
Arbitrato e processo civile 01.07.2016
D.l. 3 maggio 2016, n. 59: la “nuova” opposizione all’esecuzione
di Rosaria Giordano