CASS. CIV. - sez. VI - 29 settembre 2014, n. 20514 - Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo.
Note
Arbitrato e processo civile 27.03.2015
Opposizione agli atti esecutivi e interesse ad agire: la prospettiva ex parte debitoris
di Massimiliano De Simone