Note

Arbitrato e processo civile 10.03.2014

Contro un atto non classificabile come precetto non è ammessa l’opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma c.p.c.

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CASS. CIV. – sez. VI – 31 gennaio 2014, n. 2109  -  La Corte di Cassazione riafferma il principio in forza del quale un mero invito al debitore ad adempiere, pur contenuto in calce alla sentenza notificata, ma privo delle indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., non costituisce atto di precetto e non può quindi essere proposta avverso lo stesso l’opposizione c.d. preventiva all’esecuzione forzata ex art. 615, primo comma, c.p.c.: la decisione esaminata costituisce l’occasione per l’Autore per ripercorrere le questioni fondamentali in tema di qualificazione e contenuto dell’atto di precetto.