Editoriali

11.05.2026

I “nuovamente nuovi” artt. 561 e 563 c.c., fra ripetuti interventi sartoriali e “mal supportate” ambizioni di (micro-)sistema

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A distanza di circa vent'anni il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente sull'azione di restituzione. Il nuovo quadro che emerge è complessivamente migliorativo, rispetto alla precedente riforma, per quanto concerne i problemi socio-economici legati alla circolazione di immobili con provenienza donativa. Resistono, ad ogni modo, diverse perplessità legate, fra l'altro, alla mancata scelta di realizzare il definitivo passaggio dalla legittima in natura alla legittima quale reintegrazione di un valore.

 

A distanza di oltre vent'anni si torna, oggi, a parlare della riforma dell'azione di restituzione e lo si fa, evidentemente, principalmente perché il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente sugli articoli del codice civile che disciplinano questa azione.

Nel volgere di questi anni, si rammenta, qui solo per cenni, vi era stato il tentativo di riforma, purtroppo fallito e affidato al ddl n. 1151/2019, che si inseriva all'interno di un quadro più ampio - e, quindi, metodologicamente più corretto, ad avviso di chi scrive, rispetto alle “micro-riforme-spot”, alle quali siamo purtroppo abituati - di revisione del codice civile (sul quale, per maggiori approfondimenti, con riguardo agli aspetti specifici di questa trattazione, S. Delle Monache, La legittima come diritto di credito nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile, in Nuovo dir. civ., 2019, 37 e ss.; sulla proposta di riforma del codice civile, in senso più ampio e sistematico: L. Balestra, V. Cuffaro, C. Scognamiglio e G. Villa, Proposte di riforma del codice civile: prime riflessioni, in Corr. giur., 2019, 589 e ss.). 

In particolare, all'interno di quel progetto più ampio si prevedeva di intervenire anche nell'ambito dei diritti riservati ai legittimari, di cui agli articoli 536 e seguenti del codice civile, nel senso di consentire la trasformazione della quota del patrimonio ereditario riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili che costituiscono l'asse ereditario in caso di mancanza di beni immobili.

Tornando al proprium più specifico di questa trattazione: cambiano i governi, si avvicendano le assemblee legislative, mutano, quindi, gli scenari politici (e non solo), ma, evidentemente, non muta la convinzione per cui gli artt. 561563 c.c. rappresenterebbero un snodo centrale all'interno del diritto successorio, prevalentemente per le ripercussioni socio-economiche che la regolamentazione in parola ha prodotto e può continuare a produrre.

La “nuova” riforma delle disposizioni sopra richiamate è conferma, evidentemente, inoltre, della fondatezza delle perplessità che sulla prima modifica, quella del 2005 (operata a mezzo della l. 14 maggio 2005 n. 80), erano state avanzate dalla letteratura giuridica più avvertita e sensibile (fra gli altri, V. Mariconda, L'inutile riforma degli artt. 561563 c.c., in Corr. giur., 2005, p. 1174 e ss.).

Del resto, la portata della prima riforma era stata, paradossalmente, ridimensionata dalla riforma stessa – sulla base di un sorta di processo di autofagia - per come si era già avuto modo di evidenziare all'epoca, sottolineando, fra l'altro, il mantenimento, fortemente voluto dal legislatore dell'epoca, della scelta di fondo del rispetto del principio della legittima in natura e della sua tutela reale (per alcune valutazioni critiche su tale principio cfr. comunque G. Amadio, Anticipata successione e tutela dei legittimari, nel vol. dal titolo Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano, 2004, 664 e ss.), la previsione di un temperamento a questi principi, rappresentato (soltanto) dal decorso di un termine eccessivamente lungo (vent'anni) decorrente dalla trascrizione dell'atto di donazione, ai fini del consolidamento delle posizioni dei sub-acquirenti di immobili di provenienza donativa e, in ultimo, l'attribuzione di un diritto potestativo in capo al legittimario (il c.d. diritto di opposizione) in grado di azzerare gli effetti benefici, pochi, a dire il vero, del decorso del termine di cui sopra (così, sia concesso, in G. Bevivino, Le aspettative tradite dalla riforma degli artt. 561563 c.c., in Not., 2007, 574 e ss.).

 

Venendo nuovamente all'oggi: partiamo col dire che i nuovi precetti sono giustificati, dal punto di vista teleologico, come è agevole desumere dalla mera lettura dell'art. 44 comma 1 della l. n. 182 del 2025, dal “fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia”.

E sin qui, pare, nulla di nuovo: queste esigenze, sin troppo scontate, sono state, infatti, da sempre, ben avvertite dai formanti e dalla dottrina giuridica in particolare.

In realtà, anche l'analisi economica del diritto, nello studio della circolazione dei beni, si sofferma sul tema della certezza delle situazioni e sulla sua rilevanza.

In questa prospettiva si è osservato, ad esempio, che “la trasferibilità della proprietà assume importanza […] in quanto permette di fornite ai soggetti gli stimoli opportuni affinché agiscano in maniera economicamente desiderabile; la gestione efficiente di una risorsa, infatti, viene attuata da un soggetto solamente a condizione che i benefici di tale gestione vadano a suo vantaggio: ove faccia difetto questo nesso, si finisce per fornire incentivi per condotte socialmente non opportune; il problema è adeguatamente rappresentato dal classico esempio dell'usufrutto: in prossimità della scadenza del diritto, l'usufruttuario è portato a sfruttare le capacità produttive del bene al di là di quanto è invece raccomandabile al fine di assicurare la produttività futura”.

Prosegue la stessa dottrina rilevando: “ciò accade in quanto l'usufruttuario, con la condotta che si è indicata, si appropria dei benefici, senza sopportare il costo legato alla minore produttività futura, che invece viene fatto gravare sul nudo proprietario; se i diritti non fossero trasferibili nemmeno mortis causa, all'approssimarsi del termine della vita del titolare si svilupperebbe esattamente la dinamica appena rappresentata”.

Sulla base di queste premesse l'analisi economica del diritto giunge ad assegnare importanza centrale, come accennato, al tema della certezza delle situazioni giuridiche.

Si è infatti osservato ancora: “la possibilità di alienare i beni, dunque, è carattere necessario  al fine di permettere il funzionamento del mercato: come il teorema di Coase pone in chiara luce, questo obiettivo può essere di ostacolo alla presenza di costi transattivi; ne consegue che un ordinamento che voglia perseguire scopi di efficienza economica, dovrebbe adottare regole idonee a contenere e limitare i costi transattivi; la direttiva in questione suggerisce di agire anche sul fronte della certezza delle situazioni” (i passi riportati, in questa parte della disamina, sono tratti da M. Ambrosoli, I diritti reali e l'analisi economica del diritto, in AA. VV., Trattato dei diritti reali. 1. Proprietà e possesso, Milano, 2008, 210 e ss.).    

Anche in questa prospettiva, quindi, la riforma prevede, invece, quale elemento di novità, l'impossibilità che l'azione di riduzione pregiudichi i diritti dei terzi sub-acquirenti dai donatari, fatta salva l'anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale di cui sopra rispetto alla trascrizione dell'atto da cui origina l'acquisto dell'avente causa del donatario (questo è il contenuto del nuovo testo dell'art. 2652 comma 1, n. 1 c.c.; sul tema anche S. Delle Monache, La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561563 c.c., in Riv. dir. civ., 2026, p. 47 e ss.).

Al di fuori di questa ipotesi, la tutela reale della legittima si trasforma, con la riforma, in tutela obbligatoria che si concretizza nell'obbligo a carico del donatario di compensare il legittimario leso in denaro, per quanto necessario alla reintegrazione della quota di riserva; per il caso di insolvenza del donatario, l'obbligo in parola si sposterebbe sull'avente causa di quest'ultimo per il caso di acquisto a titolo gratuito e nei limiti dei vantaggi conseguiti (sul punto anche S. Delle Monache, La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561563 c.c., cit., 48).

Quanto sopra si desume dalla lettura del testo riformato dell'art. 563 c.c.

Modificati risultano anche gli artt. 562 (che prevede, in realtà, un “non facilmente” intellegibile meccanismo di detrazione dalla massa ereditaria) e 563 c.c. (ultimo periodo), quest'ultimo, lo si enfatizza in questa sede, garantisce la tutela dei sub-acquirenti, per il caso di beni mobili, a prescindere dall'applicazione dell'art. 1153 del codice civile.

Il contenuto di questa ultima norma riformata infatti statuisce: “le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1 del primo comma dell'art. 2690 c.c.”.

Sul punto la dottrina ha rilevato: “il che significa, per quanto in particolare riguarda i mobili non registrati, che la tutela del terzo sub-acquirente prescinde, ora, dall'applicazione dell'art. 1153 c.c., mentre nel primo cpv, secondo periodo, del vecchio art. 563 c.c. si prevedeva che il legittimario potesse svolgere l'azione restitutoria – sussistendone i presupposti – anche nei confronti dei terzi acquirenti dei beni mobili oggetto della donazione ridotta, salvi solo gli effetti del possesso di buona fede” (in questi termini S. Delle Monache, La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561563 c.c., cit., p. 48 nota 33).

Il nuovo testo dell'art. 562 c.c. assume invece il seguente tenore letterale: “se la cosa donata è perita per causa non imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui all'art. 561 primo comma secondo periodo o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente”.

La sensazione è che la complessità tecnica di tale formulazione e del meccanismo che ne sta alla base creerà non pochi problemi all'applicazione concreta di questa disposizione. Ma sul punto, evidentemente, occorrerà un maggiore approfondimento che, non è possibile nell'economia di questa disamina, oltre che la verifica di come gli operatori e i formanti intenderanno applicare tale disposizione.

 

È necessario, ad ogni modo, precisare, a questo punto, in termini più ampi, che, a parer di chi scrive, il principio della c.d. legittima in natura, a differenza di quanto prospettato dal progetto di riforma del codice civile di cui sopra, non viene meno quale effetto della riforma di cui ci stiamo occupando; ciò in ragione del fatto che per il caso in cui il bene rimanga in titolarità del donatario il legittimario, a seguito del favorevole esperimento dell'impugnativa negoziale caratterizzata dall'azione di riduzione, potrà esperire l'azione personale di restituzione nei confronti del donatario medesimo (sui rapporti fra azione di riduzione e azione di restituzione, per tutti, L. Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2000, 231 e ss.).

Il trattamento differenziato fra terzo acquirente e donatario è stato considerato lesivo del principio di uguaglianza e pertanto in violazione del principio di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale.

Vi è, in realtà, anche rispetto a questa ipotesi (restituzione nei confronti del donatario) una innovazione normativa, attuata con la riforma, ed, infatti, come pur si è osservato: “in tale ambito, l'innovazione più significativa consiste nel fatto che la restituzione in favore del legittimario non ha più effetto purgativo rispetto ai pesi e alle ipoteche che il donatario abbia validamente costituito sul bene prima della restituzione; di conseguenza, da un lato, il legittimario leso, se lo vorrà, potrà recuperare l'immobile dal donatario e, dall'altro, tale bene sarà gravato da pesi o dall'ipoteca iscritta in favore della banca o altro creditore; per bilanciare il danno del legittimario che recupera un bene gravato da pesi o ipotecato, il legislatore ha previsto l'obbligo del donatario di ‘compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene'” (G. Iaccarino, Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della L. 182/2025, in CNN notizie n. 32 del 18 febbraio 2026, p. 7 e ss.). 

Quanto sopra si desume in maniera inequivoca dalla lettura del primo comma dell'art. 561 del codice civile.

Tutela reale e legittima in natura permangono, riprendendo il nostro ragionamento, entrambe, per il caso di esperimento dell'azione di riduzione con riguardo a disposizioni testamentarie; in tale ipotesi il “non pregiudizio” dei diritti dei terzi (acquirenti da eredi o legatari) si verifica soltanto nell'ipotesi in cui i terzi medesimi abbiano acquistato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario in base ad un atto iscritto o trascritto prima della domanda giudiziale, se quest'ultima è operata dopo tre anni dall'apertura della successione (cfr. art. 2652, comma 1, n. 8 c.c. e, sul punto specifico, S. Delle Monache, La libertà di donare alla luce della (nuova) riforma degli artt. 561563 c.c., cit., 49 e ss.).

 

Un cenno merita, nell'economia di questa trattazione, anche la disciplina transitoria che prevede come spartiacque temporale della singola fattispecie concreta il momento dell'apertura della successione e, pertanto, che le successioni aperte in data anteriore al 18 dicembre 2025 restino disciplinate dal regime previgente; alle successioni aperte dopo tale data si applicherà, invece, la normativa introdotta dall'art. 44 della l. n. 182 del 2025 (per maggiori approfondimenti, G. Iaccarino, Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della L. 182/2025, cit., p. 3 e ss.).

Si segnala la scelta di politica legislativa di considerare come punto di riferimento ai fini di cui sopra l'apertura della successione e non il momento dell'atto dispositivo (o quello della sua trascrizione), ciò, evidentemente, per la centralità sistematica che la morte del de cuius assume nel contesto successorio.

Da ciò che è stato possibile evidenziare nei limiti di questa trattazione emerge che la nuova riforma degli artt. 561563 c.c. – la modifica tocca, in realtà, anche, per come si è già avuto modo di accennare, gli artt. 562,26522690 c.c. -  non ha fatto molto di più di quello che è stata chiamata a fare; mi spiego meglio: a questo intervento, assolutamente settoriale, non si possono, a mio avviso, attribuire velleitarie ripercussioni di sistema. 

La trasformazione della legittima in natura in legittima in valore si ha soltanto sulla base della sussistenza di determinati presupposti, ai quali abbiamo sopra fatto riferimento; nell'assenza di questi presupposti permangono, con lievi temperamenti, il principio della legittima in natura e quale sua diretta emanazione quello della tutela reale.

Se, quindi, dal punto di vista del tentativo di risoluzione “pratica” della questione relativa alla circolazione di immobili con provenienza donativa la riforma opera un deciso passo in avanti rispetto alla formulazione del codice del '42 e alla riformulazione del 2005, dal punto di vista del “micro-sistema successorio” non possiamo parlare di rivoluzione copernicana o di “sovvertimento” dei precetti cardine di questo complesso di regole.

Da questo punto di vista, il legislatore avrebbe potuto mostrare maggior coraggio estendendo le ipotesi di tutela obbligatoria e, ad esempio, non favorendo la distinzione regolamentare fra sub-acquirenti da donatari e da beneficiari di disposizioni testamentarie (in arg., anche in senso critico su questa disparità di trattamento, G. Perlingieri, Audizione sul disegno di legge n. 1194, in tema di circolazione delle proprietà donate, in Diritto delle successioni e della famiglia, Napoli, 2025, p. 341 e ss.).

Una tale differenza appare difficilmente compatibile col principio costituzionale di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Carta, al quale occorre dare certamente rilievo o a livello normativo (e, quindi, in una prospettiva de lege ferenda) o, addirittura, sulla base di alcune letture, a livello direttamente interpretativo.

È evidente che pur assecondando quest'ultima prospettiva non si possa comunque giungere ad una interpretazione abrogatrice del differente trattamento giuridico delle diverse ipotesi sopra richiamate che nell'attuale quadro normativo è (“troppo”) saldamente definito e caratterizzato.

Il rammarico che nasce deriva anche dal fatto che non vi sia stato, nemmeno attraverso quest'ultima riforma, il, da più parti auspicato, accostamento del nostro ordinamento a quello tedesco “che costituisce il diritto del legittimario come credito ad un valore monetizzato in termini di geldanspruch” (sul punto G. Amadio, Anticipata successione e tutela dei legittimari, cit., p. 662 e ss.).

L'ampiezza delle deroghe alla trasformazione della legittima in natura in legittima in valore e alla eliminazione della tutela reale di quest'ultima non consente di affermare con certezza inoltre quale sia la regola e quale sia l'eccezione (nell'alternativa fra legittima in natura e per valore, fra tutela reale e obbligatoria) e, pertanto, anche l'ultima riforma deve inserirsi nel contesto di quelle elaborazioni normative volte più che a modificare il sistema o il micro-sistema, nel nostro caso successorio, a proporre soluzioni tecniche per singole e ben individuate ipotesi specifiche.

Nello stesso orizzonte di politica legislativa, si collocano, del resto e qui solo incidentalmente, altre iniziative legislative come quella che ha portato all'introduzione all'interno del nostro ordinamento della figura giuridica del patto di famiglia (sul quale, fra gli altri, U. La Porta (a cura di), Il patto di famiglia, Milano, 2007, passim; più di recente e anche per ulteriori riferimenti bibliografici I. Riva, Il patto di famiglia al servizio del trasferimento intergenerazionale dell'impresa, in Riv. dir. civ., 2021, 1077 e ss.).

Occorre evidentemente chiedersi quale sarebbe il senso del mantenimento in vigore di istituti quali quelli sopra richiamati per il caso si addivenisse, in futuro, al mutamento della sostanza della legittima nei termini sopra auspicati. 

Si aggiungano, da leggersi in senso critico, alcune sviste, tralatizie, in realtà, rispetto ai testi previgenti, di taglio redazionale del testo di legge in esame con riferimento in particolare all'art. 561 c.c. che non contempla la figura dell'erede, ma solo quella del legatario e che avrebbe dovuto assumere, come pur si è osservato, più plausibilmente, il seguente tenore: “gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui l'erede o il legatario possano averli gravati” (sul punto G. Iaccarino, Profili sistematici, disciplina transitoria ed effetti della riforma introdotta dall'art. 44 della L. 182/2025, cit.,  3 e ss.).        

 

In ultimo si consideri la difficoltà di applicazione concreta di disposizioni quali l'art. 562 c.c. che avrebbero magari meritato una maggiore ponderazione e una semplificazione della formulazione, oltre che del meccanismo tecnico che ne rappresenta la base. 

Alla luce di quanto sin qui ricostruito e al di là di proposte che vanno anch'esse nel segno di un mantenimento dello status quo corroborato, tuttavia, da soluzioni tecniche, pur apprezzabili, quali la riduzione quantitativa della quota di legittima, soprattutto del coniuge e dell'unito civile, oltre che la modifica dell'art. 540 c.c.  (G. Perlingieri, Audizione sul disegno di legge n. 1194, in tema di circolazione delle proprietà donate, cit., 341 e ss.), auspicabile parrebbe, come del resto già anticipato, una vera trasformazione della legittima in natura in legittima in valore, senza tutta quella ampia serie di distinzioni e di trattamenti giuridici differenziati che, ahimè, le varie riforme che sino ad ora si sono assecondate nel tempo non sono riuscite ad evitare.

In questa direzione era andata, ad esempio, la proposta dottrinaria avanzata all'indomani della riforma del 2005 che tendeva a limitare il contenuto della successione necessaria “ad un assegno alimentare vitalizio del tipo di quello previsto dall'art. 548 c.c. per il coniuge separato con addebito o, ancor meglio, ad un assegno assistenziale in caso di bisogno del tipo di quello previsto per il coniuge divorziato dall'art. 9-bis della l. 1° dicembre 1970 n. 898” (in questi termini F. Gazzoni, Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati artt. 561563 c.c., in judicium.it; per un quadro di proposte de lege ferenda più ampio sia concesso ancora il rinvio a G. Bevivino, Le aspettative tradite dalla riforma degli artt. 561563 c.c., cit.,  581 e ss.).

Del resto il fondamento “politico” e non “razionale” della legittima in natura è ammesso financo da chi, in una prospettiva (anche) diacronica, ha individuato dell'interesse superiore della famiglia il fondamento della successione necessaria (sul punto A. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1941, 5 e ss.) 

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