La riforma dell’azione di restituzione, espressa a mezzo del nuovo testo degli artt. 561 e 563 del codice civile, prevede, quale temperamento all’efficacia reale della tutela della legittima, un termine ventennale che decorre dalla trascrizione dell’atto di donazione, trascorso invano il quale si consolidano gli acquisti che i terzi hanno effettuato dai donatari. Nel complesso sistema di bilanciamento dei diversi interessi (le esigenze sottese alla tutela della legittima e quelle rappresentate dalla necessità di tutelare la circolazione dei beni, anche nei suoi aspetti di certezza giuridica del completamento degli acquisti), quasi come per contrappeso, è concesso ai futuri legittimari il potere di esercitare il diritto di opposizione a mezzo del c.d. atto di opposizione che permette la sospensione del termine sopra richiamato, mantenendo e salvaguardando la tutela reale della legittima.
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Famiglia e successioni 04.04.2014
Spigolature in tema di atto di opposizione alla donazione
di Guglielmo Bevivino