Sommario:
- 1. La tutela dei creditori del chiamato rinunciante all'eredità.
- 2. La posizione dei creditori del legittimario nel Codice civile.
- 3. Differenze tra rinuncia all'eredità e rinuncia all'azione di riduzione; caratteristiche dell'azione di riduzione.
- 4. La tutela dei creditori del legittimario leso o totalmente pretermesso.
- 5. (Segue): la possibilità di revocare la rinuncia all'azione di riduzione.
- 6. (Segue): l'esercizio in surrogazione dell'azione di riduzione e il problema dell'acquisto del titolo di erede.
- 7. Il curatore del fallimento può revocare la rinuncia all'azione di riduzione?
- 8. Una terra senza legge? Il caso del legato in sostituzione di legittima.
- 9. Conclusioni.
A fronte dell'atto di rinuncia all'eredità cui sia stato chiamato il proprio debitore, i creditori possono ricorrere al rimedio fornito dall'art. 524 c.c. al fine di soddisfarsi esecutivamente sui beni che sarebbero al predetto spettati in virtù della successione.
Molto più complicata, invece, è la situazione dei creditori del chiamato che sia legittimario [1] del de cuius e risulti leso nella sua quota di legittima oppure totalmente pretermesso e che, per sottrarsi alle azioni esecutive, rinunci all'eredità o, pur accettandola, rinunci all'azione di riduzione, cioè all'unica possibilità che l'ordinamento gli concede per ottenere l'intera quota di eredità o gli altri diritti lui riservati.
In merito le tesi dottrinarie e giurisprudenziali sono molteplici.
Il presente lavoro si propone di effettuare una ricognizione delle posizioni esistenti in materia e di individuare, per quanto possibile, la via che, ad oggi, pare stia diventando quella generalmente ritenuta percorribile da parte tanto della Cassazione quanto delle Corti di merito.