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Famiglia e successioni 24.01.2020

Mezzi di tutela dei creditori del legittimario leso o pretermesso

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Sommario:

  1. 1. La tutela dei creditori del chiamato rinunciante all'eredità.
  2. 2. La posizione dei creditori del legittimario nel Codice civile.
  3. 3. Differenze tra rinuncia all'eredità e rinuncia all'azione di riduzione; caratteristiche dell'azione di riduzione.
  4. 4. La tutela dei creditori del legittimario leso o totalmente pretermesso.
  5. 5. (Segue): la possibilità di revocare la rinuncia all'azione di riduzione.
  6. 6. (Segue): l'esercizio in surrogazione dell'azione di riduzione e il problema dell'acquisto del titolo di erede.
  7. 7. Il curatore del fallimento può revocare la rinuncia all'azione di riduzione?
  8. 8. Una terra senza legge? Il caso del legato in sostituzione di legittima.
  9. 9. Conclusioni.
 

A fronte dell'atto di rinuncia all'eredità cui sia stato chiamato il proprio debitore, i creditori possono ricorrere al rimedio fornito dall'art. 524 c.c. al fine di soddisfarsi esecutivamente sui beni che sarebbero al predetto spettati in virtù della successione.

Molto più complicata, invece, è la situazione dei creditori del chiamato che sia legittimario [1] del de cuius e risulti leso nella sua quota di legittima oppure totalmente pretermesso e che, per sottrarsi alle azioni esecutive, rinunci all'eredità o, pur accettandola, rinunci all'azione di riduzione, cioè all'unica possibilità che l'ordinamento gli concede per ottenere l'intera quota di eredità o gli altri diritti lui riservati.

In merito le tesi dottrinarie e giurisprudenziali sono molteplici.

Il presente lavoro si propone di effettuare una ricognizione delle posizioni esistenti in materia e di individuare, per quanto possibile, la via che, ad oggi, pare stia diventando quella generalmente ritenuta percorribile da parte tanto della Cassazione quanto delle Corti di merito.