Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 06.03.2025

Note sulla fase introduttiva del giudizio di primo grado dopo il Correttivo alla Riforma Cartabia

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Introduzione
  2. 2. L'art. 171-bis c.p.c. prima e dopo il decreto correttivo
  3. 3. (Segue): conferma o differimento dell'udienza; rilievo officioso delle questioni
  4. 4. Il nuovo art. 171-bis c.p.c. e le indicazioni della Corte costituzionale
  5. 5. Il nuovo testo dell'art. 171-bis c.p.c. e le seconde verifiche preliminari
  6. 6. Il rilievo dell'incompetenza e le altre questioni impedienti (ovvero: le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e l'udienza 183 c.p.c. sono sempre necessarie?)
  7. 7. Altri possibili impieghi dell'udienza “ad hoc”: condizioni di procedibilità (possibilità che il giudice invii le parti in mediazione con il decreto 171-bis c.p.c.) e pronuncia del provvedimento ex art. 648 c.p.c. nell'opposizione a decreto ingiuntivo
  8. 8. Notazioni conclusive
 

Il d.lgs. n. 164/2024 (noto come “decreto correttivo”) ha integralmente sostituito il testo dell'art 171-bis c.p.c., la disposizione che la riforma Cartabia ha posto al cuore della fase introduttiva del giudizio di primo grado. Lo scritto si propone di dar conto delle novità e di evidenziare alcuni aspetti problematici, anche alla luce della sentenza della Corte Cost., n. 96/2024 (della quale peraltro il legislatore non ha tenuto conto nella stesura del nuovo testo).