L'adempimento del terzo, previsto dall'art. 1180 c.c., descrive una modalità di adempimento dell'obbligazione soggettivamente diversa, attribuendo ad un soggetto esterno al rapporto obbligatorio la facoltà di adempiere in luogo del debitore originario. Tuttavia, la disposizione nulla dice in ordine alla fase costitutiva del vincolo o alla fase successiva all'adempimento del soggetto estraneo al rapporto obbligatorio principale nell'ipotesi di vizio originario o sopravvenuto del rapporto giuridico tra creditore e debitore. Pertanto, venuto meno il negozio giuridico che rende legittima la pretesa creditoria, occorre aver riguardo all'istituto della condictio indebiti e all'individuazione del soggetto legittimato ad esercitare la presente azione.
Note
Obbligazioni e contratti 16.09.2020
L'adempimento del terzo: favor rei per il debitore originario o ulteriore depauperamento della propria situazione patrimoniale?
di Giuliano Mattace