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Arbitrato e processo civile 09.01.2017

Come si individua il forum destinatae solutionis nelle obbligazioni pecuniarie

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CASS. CIV. - sez. un. - 13 settembre 2016, n. 17989 - Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo negoziale o giudiziale ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c.

La Cassazione con la pronuncia in commento conferma l'orientamento tradizionale e cioè che rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico.