CASS. CIV. - sez. III - 19 giugno 2015, n. 12717 - In materia di liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle milanesi consentono, tramite la forbice valutativa, di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. In ogni caso, la speciale odiosità del fatto non può condurre autonomamente a un incremento dell’importo risarcitorio, per incompatibilità dei danni punitivi col sistema italiano
Note
Danno e responsabilità 28.12.2015
Pecunia doloris in caso di feto nato morto: sostanza del pregiudizio e rilevanza complementare dell’afflittività
di Alberto Casazza