TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, 11 settembre 2013 - Lo ius eligendi sepulchrum, ossia il potere di determinare modalità e luogo di sepoltura della salma spetta, in mancanza di designazione del defunto, al coniuge e agli stretti congiunti, ossia esclusivamente a soggetti legati al defunto da vincoli formali. La decisione, in linea con le tendenze evolutive dell’ordinamento, attribuisce invece rilevanza alla famiglia di fatto in tema di ius eligendi sepulchrum: la convivente more uxorio del defunto invoca ed ottiene la tutela cautelare al fine di impedire la cremazione delle spoglie del proprio compagno di vita ‒ voluta dai prossimi congiunti (fratello e madre) ‒ e di seppellirne la salma nella propria cappella di famiglia. La volontà del compagno circa la propria sepoltura era stata manifestata in vita in un mandato post mortem exequendum a contenuto non patrimoniale, preordinato a dare attuazione ad interessi del mandante di natura esistenziale, non soggetto a vincoli di forma.
Note
Famiglia e successioni 09.03.2014
Ius eligendi sepulchrum, mandato post mortem exequendum e famiglia di fatto
di Laura Tafaro