CASS. CIV. – sez. un. - 13 settembre 2016, n. 17989 - Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.
Note
Obbligazioni e contratti 14.04.2017
L'articolo 1182, comma 3, c.c.: il forum destinatae solutionis e la mora ex re
di Annunziata Lavecchia