CORTE GIUST. UE - 13 marzo 2014, C-548/12 - Azioni di responsabilità civile, di natura extracontrattuale nel diritto nazionale, devono tuttavia essere considerate come rientranti nella “materia contrattuale”, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), del reg. (CE) n. 44/2001, se il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto.
Note
Arbitrato e processo civile 07.12.2015
Competenza accessoria del foro contrattuale per obbligazioni derivanti da fatto illecito nel regolamento Bruxelles I e Bruxelles I-bis
di Marlene Brosch