TRIBUNALE DI LATINA – sez. II – 17 ottobre 2013 - Il pactum de non petendo costituisce un negozio ad efficacia reale che determina l’incoercibilità e l’inesigibilità di un diritto di credito, ma ha pur sempre natura relativa, restando impregiudicato il diritto di azione del creditore nei confronti di un eventuale coobbligato, che non sia stato parte di detta pattuizione.
Note
Obbligazioni e contratti 08.01.2014
Pactum de non petendo: natura e rapporti con le obbligazioni cui esso accede
di Miriam Iappelli