L'amministrazione comunale, nel richiedere gli oneri di costruzione, con atti non aventi natura autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. n. 241 del 1990, ma si deve escludere l'applicabilità dell'art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l'errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l'applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica.
Note
Obbligazioni e contratti 19.11.2018
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
di Giuseppe Buffone