In questi anni scanditi dal tormentone sul c.d. ‘abuso del diritto’ nei concordati preventivi assistiamo a una progressiva chiusura dei tribunali nel giudizio di ammissibilità delle domande di concordato. Domande disapprovate perché ritenute dilatorie o fondate su piani non realistici o perché giudicate non sufficientemente satisfattive delle ragioni creditorie (in considerazione dei tempi di pagamento o delle percentuali: giudicati gli uni troppo lunghi e le altre troppo esigue). Assistiamo dunque alla progressiva formazione di indirizzi basati su sconfinamenti nella valutazione della famosa fattibilità economica; basati cioè su decisioni dirette sull’impresa (secondo modalità sconosciute al diritto societario e in barba alla c.d. Business judgment rule). E inoltre alla formazione di un convinto atteggiamento dei giudici, inclini a valutare la convenienza della proposta concordataria al posto dei creditori.
Editoriali
Crisi d'impresa 03.06.2014
Contratti di ristrutturazione, concordati e l’insoddisfazione del mercato
di Fabrizio Di Marzio