Note

Crisi d'impresa 07.04.2014

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in funzione del concordato preventivo

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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – 27 gennaio 2014  -  Non è contrassegnato da fattibilità giuridica e e va sanzionato dal tribunale nel senso dell'inammissibilità della relativa proposta, un concordato preventivo che contempli, tra le proprie  modalità, la creazione ex art. 2645-ter c.c. di un vincolo di destinazione “autodichiarato” da un terzo su un proprio bene, in funzione della sua messa a disposizione a beneficio dei creditori concordatari. La norma anzidetta non consente, infatti, di dar vita a un “negozio destinatorio puro”, unilateralmente “autoimposto” dal terzo aspirante finanziatore su un proprio bene, dovendosi, l’effetto destinatorio, sempre ricondursi ad un distinto atto avente effetti traslativi.