TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – 27 gennaio 2014 - Non è contrassegnato da fattibilità giuridica e e va sanzionato dal tribunale nel senso dell'inammissibilità della relativa proposta, un concordato preventivo che contempli, tra le proprie modalità, la creazione ex art. 2645-ter c.c. di un vincolo di destinazione “autodichiarato” da un terzo su un proprio bene, in funzione della sua messa a disposizione a beneficio dei creditori concordatari. La norma anzidetta non consente, infatti, di dar vita a un “negozio destinatorio puro”, unilateralmente “autoimposto” dal terzo aspirante finanziatore su un proprio bene, dovendosi, l’effetto destinatorio, sempre ricondursi ad un distinto atto avente effetti traslativi.
Note
Crisi d'impresa 07.04.2014
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in funzione del concordato preventivo
di Salvatore Leuzzi