CASS. CIV. - sez. I - 15 ottobre 2013, n. 23387 - Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 l. fall., non possono più essere individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 ss. l. fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori.
Note
Crisi d'impresa 27.03.2014
Doveri informativi e frode nel concordato preventivo
di Giuseppina Ivone