TRIBUNALE DI CUNEO – sez. fallimentare – 29 ottobre 2013, decr. - La previsione dell’affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore dei beni aziendali nella prospettiva di una loro più fruttuosa liquidazione, deve ritenersi riconducibile all’art. 186-bis l. fall., benché non espressamente contemplata dalla norma in questione e, comunque, fermi i necessari riflessi sul contenuto dell’attestazione (massima). - L’istanza di autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori proposta ai sensi dell’articolo 182-quinquies, comma 4, l. fall. a seguito del deposito di una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. va accolta se la società ricorrente espressamente anticipa e documenta gli elementi portanti del piano e della proposta di concordato in continuità che intende proporre, evidenziando, inoltre, la sussistenza degli altri presupposti contemplati dall’articolo 182-quinquies, comma 4, l. fall., dunque e segnatamente l’essenzialità della prestazione per la prosecuzione dell’attività e la sua funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, attestati da professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. (massima).
Note
Crisi d'impresa 26.01.2014
La controversa questione del rapporto tra concordato con continuità aziendale ed affitto d’azienda
di Luca Jeantet, Leonarda Martino