Note

Crisi d'impresa 26.01.2014

La controversa questione del rapporto tra concordato con continuità aziendale ed affitto d’azienda

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TRIBUNALE DI CUNEO – sez. fallimentare – 29 ottobre 2013, decr.  -  La previsione dell’affitto come elemento del piano concordatario, purché finalizzato al trasferimento dell’azienda e non destinato alla mera conservazione del valore dei beni aziendali nella prospettiva di una loro più fruttuosa liquidazione, deve ritenersi riconducibile all’art. 186-bis l. fall., benché non espressamente contemplata dalla norma in questione e, comunque, fermi i necessari riflessi sul contenuto dell’attestazione (massima). -  L’istanza di autorizzazione al pagamento dei creditori anteriori proposta ai sensi dell’articolo 182-quinquies, comma 4, l. fall. a seguito del deposito di una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall. va accolta se la società ricorrente espressamente anticipa e documenta gli elementi portanti del piano e della proposta di concordato in continuità che intende proporre, evidenziando, inoltre, la sussistenza degli altri presupposti contemplati dall’articolo 182-quinquies, comma 4, l. fall., dunque e segnatamente l’essenzialità della prestazione per la prosecuzione dell’attività e la sua funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori, attestati da professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) l.fall. (massima).