Note

Crisi d'impresa 12.03.2014

Sulla moratoria legale per la soddisfazione del credito prelatizio, nel concordato con continuità aziendale

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TRIBUNALE DI TERNI – uff. fall. – 7 novembre 2013 (decr.)  -  Dall’art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall., che sancisce la possibilità di proposta di concordato con continuità aziendale contemplante pagamento con dilazione infrannuale dei creditori prelatizi, in relazione a beni gravati da garanzia che siano compresi nell’azienda in esercizio e con preclusione del diritto di voto concordatario a tali creditori, il Tribunale di Terni ha ritenuto potersi evincere la legittimità della proposta concordataria che contempli dilazione ultrannuale per il pagamento dei medesimi creditori, indipendentemente dalla ricomprensione o meno dei beni oggetto di garanzia nell’azienda che prosegue ed a fronte della loro ammissione al voto; ma l’esercizio della prerogativa oltre i limiti di legge potrebbe rendere inammissibile la domanda di concordato.