TRIBUNALE DI TERNI – uff. fall. – 7 novembre 2013 (decr.) - Dall’art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall., che sancisce la possibilità di proposta di concordato con continuità aziendale contemplante pagamento con dilazione infrannuale dei creditori prelatizi, in relazione a beni gravati da garanzia che siano compresi nell’azienda in esercizio e con preclusione del diritto di voto concordatario a tali creditori, il Tribunale di Terni ha ritenuto potersi evincere la legittimità della proposta concordataria che contempli dilazione ultrannuale per il pagamento dei medesimi creditori, indipendentemente dalla ricomprensione o meno dei beni oggetto di garanzia nell’azienda che prosegue ed a fronte della loro ammissione al voto; ma l’esercizio della prerogativa oltre i limiti di legge potrebbe rendere inammissibile la domanda di concordato.
Note
Crisi d'impresa 12.03.2014
Sulla moratoria legale per la soddisfazione del credito prelatizio, nel concordato con continuità aziendale
di Gianfranco Di Marzio