TRIBUNALE DI ROMA - 1 aprile 2014, decr. - Deve escludersi che possano qualificarsi come atti di ordinaria amministrazione gli incarichi professionali conferiti, dopo il deposito del ricorso prenotativo, nell’interesse anche di altre società del gruppo ma con oneri ricadenti per l’intero sulla controllante, poiché, di regola, una società in concordato non ha ragione di assumere o comunque garantire debiti per prestazioni rese nei confronti e nell’interesse di terzi, pur se si tratti di società appartenenti al medesimo gruppo.
Note
Crisi d'impresa 01.05.2014
Conferimento di incarichi professionali in pendenza di concordato preventivo e gruppo di società
di Gaetano Mòlica