Cass., sez. III,
In tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto la cessione di crediti a terzi, la cessione non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio del relativo atto, ma sono idonee a provare l'esistenza dell'atto di disposizione lesivo della garanzia patrimoniale, sia la comunicazione del cedente ai debitori ceduti relativa all'avvenuta cessione, sia la condotta del convenuto nel giudizio revocatorio, il quale non abbia contestato l'avvenuta cessione.