Sommario:
- 1. Il conferimento del complesso produttivo o di un suo ramo quale species di trasferimento d'azienda
- 2. La disciplina di cui all'art. 2560 c.c.
- 3. L'accollo ex lege della conferitaria e la modificazione soggettiva con riguardo al lato passivo del rapporto obbligatorio
- 4. La solidarietà spuria e sopravvenuta nel conferimento d'azienda
- 5. Sulle eccezioni che possono essere fatte valere dalla società conferitaria
- 6. Il regresso della conferitaria a seguito del soddisfacimento dei debiti della conferente
- 7. Il riconoscimento del privilegio generale in ipotesi di concorso sul patrimonio della società conferitaria
- 8. L'esonero da responsabilità della conferitaria nelle procedure concorsuali
Il presente contributo si propone di indagare se la norma di cui all'art. 2560 c.c., ritenuta pacificamente applicabile alle operazioni di conferimento d'azienda o di rami di essa, disponga, con riferimento alla responsabilità della società conferitaria per i debiti contratti dal soggetto conferente in epoca anteriore alla data di efficacia del trasferimento, in termini di garanzia per un debito altrui oppure di aggiunta di un nuovo debitore a quello originario attraverso un accollo ex lege cumulativo che consente al primo di subentrare nel rapporto giuridico esistente tra il secondo e il creditore facendo in tal modo proprio il debito stesso. In aggiunta l'Autore, per completezza di disamina della questione in rassegna, si sofferma, da un lato, sul diritto di regresso spettante alla conferitaria a seguito del pagamento dei debiti che non sono stati oggetto di “passaggio” inter partes in capo al conferente secondo la pattuizione convenuta e, dall'altro, sull'estensibilità del privilegio che garantisce il creditore solidale comune anche con riguardo a un eventuale concorso sui beni del patrimonio della conferitaria che ha assunto il debito.