In esito all'apertura della liquidazione coatta amministrativa, il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99/2017 non diventa improcedibile ove sia già stata pronunciata una sentenza di merito, dal momento che, a norma dell'art. 96, l. fall., il creditore deve essere ammesso al passivo con riserva, sulla base della sentenza impugnata, mentre il commissario può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.
Note
Crisi d'impresa 22.06.2022
Procedure concorsuali e accertamento dell'insolvenza delle banche prima e dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa
di Benedetta Grasso