Sommario:
- 1. La natura e le caratteristiche della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa”. Dall'ordine imposto, all'ordine negoziato.
- 2. La composizione negoziata della crisi di impresa. Fra diritti soggettivi e interessi.
- 3. Il d.l. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147) e la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.
- 4. La formazione dell'esperto
- 5. Il ruolo dell'esperto come “mediatore”: l'esperto “mediatore” della crisi di impresa.
- 6. La teoria dei giochi.
- 7. La negoziazione è un “gioco”.
- 8. Un gioco competitivo o un gioco cooperativo?
- 9. Il miglior risultato si ottiene quando ciascun membro del gruppo fa ciò che è meglio per sé…e per il gruppo! L'equilibrio di Nash e l'ottimo paretiano.
- 10. La composizione negoziata della crisi di impresa non è un tribunale dove si vince o si perde, ma un “luogo” dove si ingegnerizzano soluzioni utili per soddisfare gli interessi in gioco
- 11. La composizione negoziata della crisi di impresa come un processo di reciproco apprendimento di informazioni (negoziazione multilaterale) agevolato da un “mediatore”. La necessità di una formazione in materia di “negoziazione” anche in capo a chi “assiste” le parti.
- 12. Un nuovo servizio professionale per chi “assiste” le parti: l'analisi del quadro negoziale.
- 13. Conclusioni
Non è un una procedura esecutiva o concorsuale, ma un processo di reciproco apprendimento di informazioni: una negoziazione multilaterale. L'esperto “mediatore” della crisi di impresa: l'esperto non è un negoziatore, ma un mediatore che “agevola” la negoziazione delle parti e le guida lungo un percorso volto ad “ingegnerizzare” soluzioni utili per combinare gli interessi patrimoniali e non patrimoniali in gioco. La normativa in questione (a differenza del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione) non prevede che le parti siano assistite obbligatoriamente da un avvocato. Ai fini del corretto funzionamento di questo sistema, sarà comunque necessaria un'apposita formazione in materia di “negoziazione” in capo a chi “assiste” ciascuna parte – indipendentemente dal fatto che abbia una formazione giuridica di base – di modo che possa essere fornito un servizio nuovo da parte di quella “figura professionale nuova” invocata dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 8473/2019).