In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, TUB, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto, fissato in forza di una norma non imperativa, dalla cui violazione non può, pertanto, discendere la nullità del contratto, né è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto di mutuo fondiario per ricondurlo al tipo generale del mutuo.
Note
Banca finanza assicurazioni 24.02.2023
La sorte del mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità
di Giulia Lorrai