Cass., Sez. Un.,
Per le Sezioni unite il mutuo che supera il limite di finanziabilità non è nullo. L'art. 38 del Testo unico bancario, che prescrive l'ammontare massimo del finanziamento, non è una norma imperativa. La sua violazione, pertanto, non è idonea a generare la nullità del contratto. La Cassazione afferma che la tecnica di formulazione dei due commi dell'art. 38 è indicativa del tipo di prescrizione di cui si tratta. Il primo comma (Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili) non conterrebbe alcuna caratterizzazione individualizzante. Non può quindi trattarsi di norma di validità. Il secondo comma, invece, attiene esclusivamente al rapporto tra l'organismo di vigilanza e le banche vigilate. Per tale ragione non è possibile trasferire sul piano negoziale (mutuante e mutuatario) le conseguenze delle condotte difformi delle banche.