Sommario:
- 1. L'estinzione del debito per mezzo di trasferimenti solutori e le intese di stampo marciano.
- 2. Datio in solutum e particolari pattuizioni di stampo marciano, tra art. 48-bis e art. 120-quinquiesdecies T.U.B.
- 3. Prestito vitalizio ipotecario e pattuizione marciana. Il potere di disporre a titolo di mandato, di legittimazione legale e la tesi dell'acquisto a non domino.
- 4. La sorte dei diritti reali di garanzia e dei vincoli sul bene trasferito con l'intesa marciana.
Tra i mezzi satisfattivi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento ve ne sono alcuni, quali, ad esempio, la datio in solutum, la cessione dei beni ai creditori, in certi casi la cessione del credito, la transazione, anche novativa, l'assegnazione del bene costituito in pegno e i trasferimenti in occasione della separazione o del divorzio accomunati dal fatto che il trasferimento in proprietà di un bene al creditore abbia funzione solutoria. Anche la pattuizione di stampo marciano appare perlopiù idonea ad estinguere l'obbligazione, in quanto consente al creditore di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita del bene offerto in garanzia, benché giovi precisare che non possa sempre ritenersi idonea all'estinzione dell'intera posizione debitoria, giacché l'effetto dell'esdebitazione, anche solo parziale, non sempre è conseguito.