Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162 ha inciso sulle modalità della ricerca dei beni da pignorare tramite accesso telematico alle banche dati, che in passato erano regolate dall’art. 492, comma 7, c.p.c., il quale è stato sì abrogato, ma al contempo anche trasfuso, con alcune novità, nel nuovo art. 492-bis c.p.c.
L’intervento legislativo in materia di ricerca dei beni da pignorare è mosso dall’intento di migliorare l’efficienza dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, ovvero di espropriazione presso terzi, attraverso l’implementazione dei poteri di ricerca dei beni tramite l’ufficiale giudiziario, con lo scopo insomma di colmare la naturale asimmetria informativa esistente tra il creditore e il debitore in merito agli assets patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.