Sommario:
- 1. L'attuale art. 1229 c.c. Evoluzioni legislative ed incerti orizzonti funzionali.
- 2. Patto limitativo di responsabilità e fattispecie affini. Demarcazioni.
- 3. L'esonero pattizio dalla responsabilità civile.
- 4. Violazione dell'art. 1229 c.c. e parzialità della sanzione ex art. 1419 c.c.
Le valutazioni dei privati che propiziano la conclusione di un accordo contrattuale sovente orbitano intorno all'evenienza di un inadempimento, col fine di rimodulare il conseguente regime di responsabilità – escludendolo o limitandolo – mercé specifica negoziazione. Diversi possono essere gli interessi che in tal modo s'intende tutelare, talora anche estranei alla sfera economica, ma tutti, a diverso modo, evocati nella pattuizione onde adeguatamente plasmarla. Non si dubita invero come pur orientandosi il legislatore a stimolare il fedele ossequio agli impegni negoziali, si diano margini alle parti per ridistribuire i rischi dell'operazione, trasferendone taluni in capo al creditore consenziente.